Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 27/12/2011 | |
2. | ![]() | 18/02/2005 | |
3. | ![]() | 16/11/1992 | |
4. | ![]() | 07/07/1988 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 21/10/2015
LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Casi di smarrimento
1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.