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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato13/04/2023
2. Testo Coordinato31/07/2020
3. Testo Coordinato27/07/2018
4. Testo Coordinato29/12/2015
5. Testo Coordinato30/07/2015
6. Testo Coordinato09/12/2002
7. Testo Originale25/08/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 21/10/2015

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 21
Aree di sgambamento
1. Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

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