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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 5

(aggiunto comma 3 bis da art. 32 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)

Competenze della Regione
1. La Regione esercita compiti di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge ed, in particolare, per la definizione di programmi provinciali, in relazione a:
a) iniziative d'informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3 della Legge n. 281 del 1991 Sito esterno e successive modifiche;
b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della Legge n. 281 del 1991 Sito esterno e successive modifiche;
c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza almeno annuale.
3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato.
3 bis. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.

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