Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 21/10/2021 | |
2. | ![]() | 31/07/2020 | |
3. | ![]() | 29/05/2020 | |
4. | ![]() | 29/12/2015 | |
5. | ![]() | 26/07/2013 | |
6. | ![]() | 23/07/2010 | |
7. | ![]() | 24/12/2002 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 26/02/2016
LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 27
Aggiornamento e formazione del personale
1. Le Province, d'intesa con i Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.