LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
Casi di rinuncia alla proprietà
1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.
2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.