Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 14

(modificato comma 3 da art. 40 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Gestione dei servizi
1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati.
2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli od associati.
3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 13, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile formate ai sensi dell'articolo 27.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

Espandi Indice