LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 24
Vigilanza contro il maltrattamento degli animali
1. I Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14.
3. È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.