LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 29
Protezione dei gatti
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.
7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 22.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.