LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Norme per l'identificazione
1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovrà essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.
2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento, mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6, oppure mediante l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità e dalla Regione Emilia-Romagna.
3. Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite dai Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenne, è tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reiscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale.
4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure ed i tempi per l'identificazione degli animali, mediante microchip, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.