Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 26/02/2016 | ||
2. | 21/10/2015 | ||
3. | 23/07/2010 | ||
4. | 28/12/2004 | ||
5. | 09/04/2001 | ||
6. | 10/04/2000 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018
LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
(modificato comma 1 da art. 39 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Istituzione e compiti
1. I Comuni, singolarmente od in forma associata, ... istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza delle Aziende Unità sanitarie locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti:
a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;
d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 15.
2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo comma, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle qualifiche necessarie.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.