Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 26/02/2016 | ||
2. | 21/10/2015 | ||
3. | 23/07/2010 | ||
4. | 28/12/2004 | ||
5. | 09/04/2001 | ||
6. | 10/04/2000 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018
LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 24
Vigilanza contro il maltrattamento degli animali
1. I Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14.
3. È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.