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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/02/2016
2. Testo Coordinato21/10/2015
3. Testo Coordinato23/07/2010
4. Testo Coordinato28/12/2004
5. Testo Coordinato09/04/2001
6. Testo Originale10/04/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 7
Iscrizioni
1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
3. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
4. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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