Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 26/02/2016 | |
2. | ![]() | 21/10/2015 | |
3. | ![]() | 23/07/2010 | |
4. | ![]() | 28/12/2004 | |
5. | ![]() | 09/04/2001 | |
6. | ![]() | 10/04/2000 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018
LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
Deroghe
1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.