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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000

Titolo I
MODIFICHE ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N.3
Art. 1
1.
La lett. a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative; " .
2.
Alla lett. a) del comma 2 prima del punto e virgola è aggiunto il periodo
", ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico".
Art. 2
1.
L'art. 112 è sostituito dal seguente:
"Art. 112
Funzioni dei Comuni
1. È di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.
2. Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato."
Art. 3
1.
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 Sito esterno e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale.".
Sito esterno
Art. 4
1.
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'art. 240.".
Art. 5
1.
Al comma 1 dopo la lett. a) è aggiunta la seguente:
"a bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 Sito esterno, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ferma restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;".
Sito esterno
Art. 6
1.
Il comma 6 è così sostituito:
"6. Il Comune può adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al comma 5 attraverso apposita variante, adottata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. n.47 del 1978. " .
2.
Al comma 7 le parole "al Comune" sono sostituite con le seguenti
"agli enti delegati"
.
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno, agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7.
Art. 8
Disposizioni finali
1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel testo previgente alla presente legge restano validi.

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