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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 27 ottobre 2000

Art. 10
1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1 non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo, il Presidente della Regione, decorsi i tre mesi, provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Regione promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".

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