LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 27 ottobre 2000
Art. 12
1. Anche entro i tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3, il Consiglio regionale può abrogare o modificare la deliberazione legislativa concernente la legge di revisione statutaria.
2. Nel caso di abrogazione parziale o modifica, la delibera legislativa si considera come nuova legge di revisione statutaria, ed è quindi approvata e pubblicata secondo quanto disposto dall'articolo 1. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità.