LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
1. Anche entro i tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3, il Consiglio regionale può abrogare o modificare la deliberazione legislativa concernente la legge di revisione statutaria.
2. Nel caso di abrogazione parziale o modifica, la delibera legislativa si considera come nuova legge di revisione statutaria, ed è quindi approvata e pubblicata secondo quanto disposto dall'articolo 1. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).