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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 luglio 2012 n. 8

(1)

Art. 12
1. Anche entro i tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3, il Consiglio regionale può abrogare o modificare la deliberazione legislativa concernente la legge di revisione statutaria.
2. Nel caso di abrogazione parziale o modifica, la delibera legislativa si considera come nuova legge di revisione statutaria, ed è quindi approvata e pubblicata secondo quanto disposto dall'articolo 1. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).

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