LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14
1. Per l'identificazione e le funzioni del responsabile del procedimento si applica l'articolo 45 della legge regionale n. 34 del 1999.
2. Per i referendum di cui alla presente legge non si applica quanto disposto dall'articolo 47 della legge regionale n. 34 del 1999, nè sono comunque corrisposti contributi a carico della Regione per le spese per la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).