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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 luglio 2012 n. 8

(1)

Art. 2
1. La richiesta di referendum di cui all'articolo 123, comma 3 della Costituzione Sito esterno deve contenere l'indicazione della legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale della Regione sul quale è stata pubblicata.
2. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente:"Approvate il testo della legge di revisione statutaria concernente (titolo della legge), approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno .. e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero .. del .. ?".
3. Il quesito non è corredato di alcun altro elemento di illustrazione.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).

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