LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
1. La richiesta di referendum di cui all'articolo 123, comma 3 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale della Regione sul quale è stata pubblicata.
2. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente:"Approvate il testo della legge di revisione statutaria concernente (titolo della legge), approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno .. e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero .. del .. ?".
3. Il quesito non è corredato di alcun altro elemento di illustrazione.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).