LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria di cui all'articolo 2, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a) il testo del quesito referendario, come precisato all'articolo 2, su fogli recanti in calce le loro firme, autenticate a norma dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34;
b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori stessi nelle liste elettorali di un Comune della regione.
2. All'atto del deposito, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone, che possono essere anche i promotori stessi, incaricati come delegati ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, della legge regionale n. 34 del 1999. Di tale indicazione è dato conto nel verbale di cui al comma 3.
3. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale del deposito, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Il verbale è sottoscritto dai presentatori e dal responsabile del procedimento, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito.
4. Il responsabile del procedimento, entro due giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 3, unitamente a copia della richiesta di referendum contenente il quesito referendario ed ai certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei promotori, alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, di cui agli articoli 40 e seguenti della legge regionale n. 34 del 1999. Il responsabile del procedimento invia il verbale anche al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Regione, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Entro sette giorni dal ricevimento del verbale e della documentazione di cui al comma 4, la Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare verifica la legittimità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti. Ove riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o correzioni ne dà notizia ai delegati cui assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni.
6. Entro i sette giorni di cui al comma 5, o entro tre giorni dal decorso del termine eventualmente assegnato per rettifiche, integrazioni e controdeduzioni, la Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare decide sulla legittimità della richiesta. Se la richiesta di referendum è ritenuta illegittima, la Commissione dichiara improcedibile la richiesta stessa e il procedimento è concluso, senza che ciò pregiudichi la presentazione di nuove richieste. Se la richiesta di referendum è ritenuta legittima, la Commissione ne dà comunicazione immediata ai delegati di cui al comma 2, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione, che provvede a pubblicare la decisione della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I delegati, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, presentano per la vidimazione i fogli, recanti in epigrafe il quesito referendario, destinati alla raccolta delle sottoscrizioni.
8. I fogli di cui al comma 7 possono essere depositati anche in più volte e, a scelta dei promotori, possono essere depositati anche contemporaneamente al deposito di cui al comma 1. La vidimazione avviene entro cinque giorni dal deposito o, in caso di deposito effettuato insieme alla presentazione delle prime tre firme valide, entro cinque giorni dalla dichiarazione di regolarità della richiesta di referendum.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).