LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
1. Per la raccolta delle sottoscrizioni ai fini della richiesta di referendum si applica quanto disposto dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, e dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 34 del 1999. Sono nulle le firme raccolte su fogli non vidimati.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).