LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3, i delegati depositano presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale i fogli vidimati contenenti le firme di un cinquantesimo degli elettori della Regione, autenticate a norma dell'articolo 4: la qualità di elettore della Regione Emilia-Romagna di ciascun sottoscrittore è documentata a norma dell'articolo 4.
2. Chi provvede al deposito accompagna i fogli e la documentazione allegata con una propria dichiarazione, sottoscritta davanti al responsabile del procedimento, attestante:
a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;
b) il numero delle certificazioni allegate;
c) il numero delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della regione.
3. Il responsabile del procedimento, entro quaranta giorni dal deposito, provvede ai controlli ed alle verifiche di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, della legge regionale n. 34 del 1999, intendendosi il numero di quarantamila ivi indicato sostituito dal numero corrispondente ad un cinquantesimo degli elettori della Regione.
4. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le sottoscrizioni:
a) non corrispondenti a quanto stabilito dall'articolo 4;
b) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della regione;
c) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Con apposito verbale, sempre entro il termine indicato al comma 3, il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuali a norma dei commi 3 e 4, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso immediatamente ai delegati di cui all'articolo 3, comma 2, e al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Se nel verbale il responsabile del procedimento, per accertati difetti inerenti il numero o le autenticazioni delle sottoscrizioni o le attestazioni della qualità di elettore dei sottoscrittori, dichiara l'irregolarità della richiesta di referendum, la legge di revisione statutaria, sempre che sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1 ed il Governo non abbia promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data .. è stata dichiarata irregolare dal responsabile del procedimento, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data .. ; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".
7. Se il verbale del responsabile del procedimento dichiara la regolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Regione provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum.
8. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.
9. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, a norma dell'articolo 1, del testo di un'altra legge regionale di revisione statutaria, il Presidente della Regione può ritardare fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 7 la indizione del referendum, in modo che gli eventuali referendum possano svolgersi contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).