LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. A norma dell'articolo 123 della Costituzione , le leggi di revisione allo Statuto regionale, comprese quelle con le quali si delibera un nuovo Statuto, sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, con due identiche deliberazioni legislative successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Entro tre giorni dalla seconda deliberazione, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo della legge approvata al Presidente della Regione, attestando l'intervenuta doppia deliberazione sull'identico testo.
3. Il Presidente della Regione provvede alla immediata pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'intestazione: "Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione ", seguita dal titolo della legge, completato con l'indicazione della data della seconda approvazione, e dal testo della legge. Dopo il testo della legge è inserito l'avvertimento che entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare, a norma dell'articolo 123 della Costituzione e della presente legge.
4. La legge di cui al comma 3 è inserita sul Bollettino Ufficiale della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.
5. Il Bollettino Ufficiale contenente la pubblicazione di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso al Governo.
6. Dalla data della pubblicazione decorrono i tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste.
Art. 2
1. La richiesta di referendum di cui all'articolo 123, comma 3 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale della Regione sul quale è stata pubblicata.
2. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente:"Approvate il testo della legge di revisione statutaria concernente (titolo della legge), approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno .. e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero .. del .. ?".
3. Il quesito non è corredato di alcun altro elemento di illustrazione.
Art. 3
1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria di cui all'articolo 2, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a) il testo del quesito referendario, come precisato all'articolo 2, su fogli recanti in calce le loro firme, autenticate a norma dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34;
b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori stessi nelle liste elettorali di un Comune della regione.
2. All'atto del deposito, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone, che possono essere anche i promotori stessi, incaricati come delegati ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, della legge regionale n. 34 del 1999. Di tale indicazione è dato conto nel verbale di cui al comma 3.
3. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale del deposito, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Il verbale è sottoscritto dai presentatori e dal responsabile del procedimento, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito.
4. Il responsabile del procedimento, entro due giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 3, unitamente a copia della richiesta di referendum contenente il quesito referendario ed ai certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei promotori, alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, di cui agli articoli 40 e seguenti della legge regionale n. 34 del 1999. Il responsabile del procedimento invia il verbale anche al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Regione, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Entro sette giorni dal ricevimento del verbale e della documentazione di cui al comma 4, la Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare verifica la legittimità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti. Ove riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o correzioni ne dà notizia ai delegati cui assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni.
6. Entro i sette giorni di cui al comma 5, o entro tre giorni dal decorso del termine eventualmente assegnato per rettifiche, integrazioni e controdeduzioni, la Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare decide sulla legittimità della richiesta. Se la richiesta di referendum è ritenuta illegittima, la Commissione dichiara improcedibile la richiesta stessa e il procedimento è concluso, senza che ciò pregiudichi la presentazione di nuove richieste. Se la richiesta di referendum è ritenuta legittima, la Commissione ne dà comunicazione immediata ai delegati di cui al comma 2, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione, che provvede a pubblicare la decisione della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I delegati, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, presentano per la vidimazione i fogli, recanti in epigrafe il quesito referendario, destinati alla raccolta delle sottoscrizioni.
8. I fogli di cui al comma 7 possono essere depositati anche in più volte e, a scelta dei promotori, possono essere depositati anche contemporaneamente al deposito di cui al comma 1. La vidimazione avviene entro cinque giorni dal deposito o, in caso di deposito effettuato insieme alla presentazione delle prime tre firme valide, entro cinque giorni dalla dichiarazione di regolarità della richiesta di referendum.
Art. 4
1. Per la raccolta delle sottoscrizioni ai fini della richiesta di referendum si applica quanto disposto dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, e dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 34 del 1999. Sono nulle le firme raccolte su fogli non vidimati.
Art. 5
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3, i delegati depositano presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale i fogli vidimati contenenti le firme di un cinquantesimo degli elettori della Regione, autenticate a norma dell'articolo 4: la qualità di elettore della Regione Emilia-Romagna di ciascun sottoscrittore è documentata a norma dell'articolo 4.
2. Chi provvede al deposito accompagna i fogli e la documentazione allegata con una propria dichiarazione, sottoscritta davanti al responsabile del procedimento, attestante:
a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;
b) il numero delle certificazioni allegate;
c) il numero delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della regione.
3. Il responsabile del procedimento, entro quaranta giorni dal deposito, provvede ai controlli ed alle verifiche di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, della legge regionale n. 34 del 1999, intendendosi il numero di quarantamila ivi indicato sostituito dal numero corrispondente ad un cinquantesimo degli elettori della Regione.
4. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le sottoscrizioni:
a) non corrispondenti a quanto stabilito dall'articolo 4;
b) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della regione;
c) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Con apposito verbale, sempre entro il termine indicato al comma 3, il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuali a norma dei commi 3 e 4, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso immediatamente ai delegati di cui all'articolo 3, comma 2, e al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Se nel verbale il responsabile del procedimento, per accertati difetti inerenti il numero o le autenticazioni delle sottoscrizioni o le attestazioni della qualità di elettore dei sottoscrittori, dichiara l'irregolarità della richiesta di referendum, la legge di revisione statutaria, sempre che sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1 ed il Governo non abbia promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data .. è stata dichiarata irregolare dal responsabile del procedimento, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data .. ; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".
7. Se il verbale del responsabile del procedimento dichiara la regolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Regione provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum.
8. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.
9. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, a norma dell'articolo 1, del testo di un'altra legge regionale di revisione statutaria, il Presidente della Regione può ritardare fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 7 la indizione del referendum, in modo che gli eventuali referendum possano svolgersi contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
Art. 6
1. Qualora la richiesta di referendum di cui all'articolo 2 sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale, il quale attesta al tempo stesso che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.
2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre incaricati come delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Il verbale è sottoscritto dai presentatori e dal responsabile del procedimento, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito. I tre delegati eleggono residenza presso i rispettivi gruppi consiliari in Consiglio regionale, e sono investiti delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 34 del 1999. Della designazione dei delegati è dato conto nel verbale.
3. Il responsabile del procedimento, entro due giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 2, unitamente a copia della richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e contenente il quesito referendario, alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, di cui agli articoli 40 e seguenti della legge regionale n. 34 del 1999. Il responsabile del procedimento invia il verbale anche al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Regione, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Entro sette giorni dal ricevimento del verbale e della documentazione di cui al comma 3, la Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare verifica la legittimità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti. Ove riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o correzioni ne dà notizia ai delegati cui assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni.
5. Entro i sette giorni di cui al comma 4, o entro tre giorni dal decorso del termine eventualmente assegnato per rettifiche, integrazioni e controdeduzioni, la Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare decide sulla legittimità della richiesta. Se la richiesta di referendum è ritenuta illegittima, la Commissione dichiara improcedibile la richiesta stessa e il procedimento è concluso, senza che ciò pregiudichi la presentazione di nuove richieste. Se la richiesta di referendum è ritenuta legittima, la Commissione ne dà comunicazione immediata al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione, che provvede a pubblicare la decisione della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ad indire il referendum a norma dell'articolo 5, commi 7, 8 e 9.
Art. 7
1. Per lo svolgimento del referendum si applicano le disposizioni contenute negli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 34 del 1999.
2. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Regione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione del referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione .
3. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum così come determinato dall'articolo 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Sì" - "No".
4. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
6. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia concluso le operazioni preliminari, e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.
Art. 8
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum. Se per cause di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non possa ultimare le operazioni entro il termine prescritto, vi provvede l'Ufficio regionale per il referendum, osservate le procedure stabilite per i referendum statali.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale, possono assistere, ove lo richiedano:
a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentanti nel Consiglio regionale;
b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dalle persone di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 6, comma 2, con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 3, 4 e 5 della legge regionale n. 34 del 1999.
Art. 9
1. Per la proclamazione dei risultati si applicano l'articolo 30, commi 1, 2 e 3, e l'articolo 31 della legge regionale n. 34 del 1999.
2. L'Ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla approvazione della legge di revisione statutaria.
3. Nel caso in cui le risposte "No" costituiscano la maggioranza dei voti validi, o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Sì", la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Regione, dopo aver ricevuta la relativa comunicazione dell'Ufficio regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La legge di revisione statutaria non approvata dal referendum decade.
4. Nel caso in cui le risposte "Si" costituiscano la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Regione, in base al verbale che gli è stato trasmesso dall'Ufficio regionale per il referendum, procede alla promulgazione della legge di revisione statutaria con la formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data .. ha dato risultato favorevole; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".
Art. 10
1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1 non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo, il Presidente della Regione, decorsi i tre mesi, provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Regione promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".
Art. 11
1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria, il termine di tre mesi di cui all'articolo 1, comma 6, è interrotto e comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale.
2. Sino alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.
3. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria e sia stata nel frattempo presentata richiesta di referendum, le attività e le operazioni eventualmente compiute prima dell'interruzione conservano validità solo in caso di rigetto del ricorso da parte della Corte Costituzionale.
4. Il Presidente della Regione dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione ai delegati dei promotori del referendum.
5. Nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte. Qualora il Consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova legge, ed è quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui all'articolo 1. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità.
Art. 12
1. Anche entro i tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3, il Consiglio regionale può abrogare o modificare la deliberazione legislativa concernente la legge di revisione statutaria.
2. Nel caso di abrogazione parziale o modifica, la delibera legislativa si considera come nuova legge di revisione statutaria, ed è quindi approvata e pubblicata secondo quanto disposto dall'articolo 1. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità.
Art. 13
(sostituito da art. 1 L.R. 6 luglio 2012 n. 8)
1. Al fine di determinare l'ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario agli effetti della presentazione della richiesta di referendum di cui all'articolo 4, e delle relative firme da raccogliere, la Direzione generale dell'Assemblea prende a riferimento il numero degli elettori quale accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione dell'Assemblea legislativa in carica.
Art. 14
1. Per l'identificazione e le funzioni del responsabile del procedimento si applica l'articolo 45 della legge regionale n. 34 del 1999.
2. Per i referendum di cui alla presente legge non si applica quanto disposto dall'articolo 47 della legge regionale n. 34 del 1999, nè sono comunque corrisposti contributi a carico della Regione per le spese per la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni.
Art. 15
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 L.R. 6 luglio 2012 n. 8, i riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella presente legge sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).