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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 3 novembre 2000

Art. 22
Contributi regionali
1. La Regione per agevolare l'attuazione dei Piani di risanamento di cui all'art. 7, può concedere un contributo ai gestori degli impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali e con esclusivo riferimento alle emittenti locali. L'approvazione da parte del Comune del Piano costituisce presupposto necessario per l'ammissione al contributo.
2. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti, per la definizione delle spese ammissibili, per la concessione e la erogazione dei contributi, nonchè le modalità di revoca.
3. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il regime di aiuti di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.

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