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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 3 novembre 2000

Art. 8
Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 9.
3. Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonchè dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.
4. Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e delle disposizioni di cui all'art. 9 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.
5. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
6. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 4. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 21.
7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonchè di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi anche il rilascio delle medesime.
8. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 11 nel termine ivi previsto.
9. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.

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