LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 3 novembre 2000
Capo I
FINALITA'
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 223
, stabilisce con la presente legge le norme per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge detta norme per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità.
3. Le Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonchè della Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria.
2. Gli apparati dei radioamatori regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214
saranno disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 381 del 1998, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.
