LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 3 -
Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva
Art. 4 -
Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
Art. 5 -
Pianificazione comunale
Art. 6 -
Funzione dei Comuni
Art. 6 bis. - Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva
Art. 7 -
Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25 novembre 2002 n. 30 le funzioni previste dal presente comma sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.