LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 13. Con tale adeguamento individuano, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alla Provincia.
2. È istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.
3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni provinciali la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma 2.
4. L'ARPA, entro un anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.
5. Gli artt. 11 e 16 della L.R. n. 10 del 1993 sono abrogati.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25 novembre 2002 n. 30 le funzioni previste dal presente comma sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.