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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 155 del 3 novembre 2000

Art. 1
Finalità
1. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia- Romagna destinato alla caccia programmata, è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
2. Le Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico- venatorie provvedono agli abbattimenti previsti dalle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime.
3. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di Aziende faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6, purchè entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale potrè essere realizzato fino al 31 dicembre 2000 con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i quali il termine è nissato al 31 gennaio 2001.
4. Nelle Aziende faunistico-venatorie la caccia di selezione agli ungulati si svolge secondo i periodi di cui alla lett. d), del primo comma dell'art. 3.

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