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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 155 del 3 novembre 2000

Art. 2
Rapporti tra Province e Regioni confinanti
1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali, prospicienti i corpi idrici, interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la Regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi.
2. E' tuttavia consentito l'adeguamento tecnico di detti confini, previa stipula, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) interessati, di specifiche intese che le Province competenti renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute compatibili, rispetto ai propri Piani faunistico-venatori.

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