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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 155 del 3 novembre 2000

Art. 4
Giornata e forme di caccia
1. La settimana venatoria è compresa fra il luned젥 la domenica successiva, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno. La caccia di selezione agli ungulati, alla cerca o all'aspetto pu򠥳sere esercitata in tre giornate a scelta ogni settimana.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001:
- dal 17 settembre all'1 ottobre 2000, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non si applica alle Aziende agrituristico-venatorie e alla caccia di selezione agli ungulati, ove il cacciatore può svolgere fino a tre giornate di caccia settimanali a scelta;
- dal 2 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- dal 2 ottobre al 30 novembre 2000, possono essere fruite due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.
3. Qualora le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, prevedano nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data dell'1 settembre 2000, la caccia in tale periodo si potrà effettuare in un massimo di cinque giornate fisse - sabato 2, domenica 3, giovedì 7, domenica 10 e giovedì 14 settembre 2000, esclusivamente da appostamento, fisso e temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle Aziende faunistico- venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi.
4. Tali specie vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora. Le Province possono inoltre individuare altre specie appartenenti alla fauna migratoria acquatica.
5. In detto periodo non si applica la limitazione alle sopracitate giornate per la caccia di selezione agli ungulati.
6. Nelle Aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio può essere consentito a far data dall'1 settembre 2000, anche in quelle Province che non abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, al fagiano ed al germano reale provenienti da allevamento per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'art. 5 e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgono l'esercizio venatorio in dette Aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.
7. Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, possono modificare i termini di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
8. Qualora per la stagione venatoria 2000-2001 sia stato adottato dalla Regione il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 36 bis della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, le forme di caccia alla fauna migratoria di cui al comma 1 del medesimo articolo saranno quelle consentite dal provvedimento sopracitato.
9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende venatorie.
10. La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati è consentita nelle forme previste dall'apposito vigente regolamento.

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