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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 155 del 3 novembre 2000

Art. 7
Addestramento dei cani da caccia
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 13 agosto al 14 settembre 2000, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui all'art. 8.
4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
5. Dall'1 settembre al 14 settembre 2000, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia è vietato negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.
6. Dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001 è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana.

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