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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 155 del 3 novembre 2000

Art. 8
Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 della legge 157/1992 Sito esterno, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazioni o a posto di lavoro, piazzole di campeggio, in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica, e di m. 50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia di cui all'art. 15 della legge statale, opportunamente tabellati.
2. L'esercizio venatorio è altresì vietato nelle aree comprese nel raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in attività.
3. E' fatto divieto di sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonchè dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro- silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
5. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai e i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
e) i frutteti specializzati;
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltrechè in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scavo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica.
7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti sopra riportati, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato di operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni, il conduttore del cane da traccia avrà cura di arrecare il minimo danno alle colture.

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