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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 155 del 3 novembre 2000

Art. 9
Strumenti di richiamo e metodi di caccia vietati
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 13 e 21 della legge 157/1992 Sito esterno, sono vietati l'uso e la detenzione nell'esercizio dell'attività venatoria di:
- Lacci;
- Animali vivi accecati o mutilati utilizzati come richiami;
- Registratori;
- Richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificatore di suono;
- Dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire;
- Fonti luminose artificiali;
- Specchi ed altri dispositivi abbaglianti;
- Dispositivi per illuminare i bersagli;
- Apparecchi fulminanti;
- Congegni di mira dotati di convertitore di immagine o di dispositivo di ingrandimento per la caccia notturna;
- Esplosivi;
- Reti;
- Trappole;
- Veleni e esche avvelenate o con tranquillanti;
- Gas o fumi usati per stordire, uccidere o catturare animali;
- Aerei;
- Automezzi mobili;
- Panie;
- Esche.
2. E' consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagne tico. E' inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi, nonchè di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.

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