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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato15/09/2010

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/11/2000

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 155 del 3 novembre 2000

Art. 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre è consentito l'abbattimento di non più di dieci capi nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti più di trenta capi, di cui non più di dieci capi di palmipedi, dieci di trampolieri e dieci di folaghe, dieci colombacci e tre beccacce.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia, nel rispetto del carniere previsto nei calendari venatori regionali, è valido per tutto il territorio nazionale.

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