Espandi Indice

> Vai alla prima ricorrenza nel documento, indietro (indietro) o avanti (avanti) per spostarti alle occorrenze precedenti o successive

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 35

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE"

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 1, 4, 8, 19, 30, 31, 32 e allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 20 novembre 2000

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Nell'art. 1, comma 1, le parole: " della Direttiva 85/337/CEE " sono sostituite con le seguenti:
" delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE " .
2.
Nell'art. 4, il comma 10 è sostituito dai seguenti commi:
"10. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del DPR 12 aprile 1996 Sito esterno, non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, ivi compresi i progetti di loro modifica, sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno.
10 bis. Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 3 settembre 1999, i progetti di trasformazione od ampliamento di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, già sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno, e conferiti alla competenza regionale, sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi degli artt. 9 e 10. "
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
3.
Nell'art. 8, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"d) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in relazione agli elementi indicati nell'Allegato D. " .
4.
Nell'art. 19, comma 1, dopo le parole: " delibera la valutazione di impatto ambientale (VIA) " sono aggiunte le seguenti:
" ovvero la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) " .
5.
Nell'art. 30, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: " a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive previste dall'art. 8 della presente legge " .
6.
Nell'art. 31, comma 2, dopo le parole: " della relazione di cui all'art. 26 " sono aggiunte le seguenti:
" ovvero dei risultati conseguenti alla prima applicazione delle procedure di cui alla presente legge " .
7.
L'art. 32 è abrogato.
Art. 2
Sostituzione degli Allegati
1. Gli Allegati A.1, A. 2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 sono sostituiti dagli Allegati della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 16 novembre 2000 VASCO ERRANI

Espandi Indice