LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 35
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE"
(Legge di pura modifica. Vedi articoli 1, 4, 8, 19, 30, 31, 32 e allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 20 novembre 2000
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1999, n. 9
1.
Nell'art. 1, comma 1, le parole: " della Direttiva 85/337/CEE " sono sostituite con le seguenti:
" delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE " .
2.
Nell'art. 4, il comma 10 è sostituito dai seguenti commi:
"10. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del DPR 12 aprile 1996 , non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, ivi compresi i progetti di loro modifica, sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 .
10 bis. Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 3 settembre 1999, i progetti di trasformazione od ampliamento di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, già sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e conferiti alla competenza regionale, sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi degli artt. 9 e 10. "
3.
Nell'art. 8, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"d) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in relazione agli elementi indicati nell'Allegato D. " .
4.
Nell'art. 19, comma 1, dopo le parole: " delibera la valutazione di impatto ambientale (VIA) " sono aggiunte le seguenti:
" ovvero la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) " .
5.
Nell'art. 30, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: " a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive previste dall'art. 8 della presente legge " .
6.
Nell'art. 31, comma 2, dopo le parole: " della relazione di cui all'art. 26 " sono aggiunte le seguenti:
" ovvero dei risultati conseguenti alla prima applicazione delle procedure di cui alla presente legge " .