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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 39

ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' " FERROVIE EMILIA ROMAGNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 194 del 29 dicembre 2000

INDICE

Art. 1 - Acquisizione quote della Società ini
Art. 2 - Trasformazione della Societè e ingresso di nuovi soci
Art. 3 - Norma finanziaria
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Acquisizione quote della Società ini
1. In attuazione dell'articolo 15 dell'Accordo di Programma stipulato con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 21 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del Decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 Sito esterno, la Regione Emilia-Romagna procederà ad acquisire a titolo gratuito le quote della società FERROVIE EMILIA ROMAGNA Società a responsabilità limitata " .
2. A seguito dell'adozione del DPCM di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 422/1997 Sito esterno, il Presidente della Regione o un suo delegato, in qualità di rappresentante legale, compirà gli atti necessari al perfezionamento dell'acquisizione di cui al comma 1.
3. I diritti nascenti dalla titolarità delle quote sono esercitati dal Presidente della Regione o da un soggetto dal medesimo delegato.
Art. 2
Trasformazione della Societè e ingresso di nuovi soci
1. Al fine di promuovere la partecipazione degli Enti locali allo sviluppo del sistema ferroviario regionale, nonchè per consentire l'ingresso nella Società FERROVIE EMILIA ROMAGNA Società a responsabilità limitata " di soggetti di natura imprenditoriale, la Regione:
a) è autorizzata a trasformare la società a responsabilità limitata in società per azioni, con il contestuale aumento del capitale sociale, da prevedersi, almeno nell'importo minimo di cui all'articolo 2327 del Codice Civile;
b) riduce gradualmente la misura percentuale della propria partecipazione alla Societଠconservando in ogni caso la titolarità della maggioranza assoluta delle azioni.
2. Le modalità per l'attuazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, previo parere della Commissione consiliare competente.
Art. 3
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge la Regione fa fronte mediante apposite e specifiche autorizzazioni di spesa, che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 13bis della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 e con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale.
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 dicembre 2000 VASCO ERRANI

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