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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 39

ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ "FERROVIE EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 dicembre 2001 n. 49

L.R. 21 dicembre 2007 n. 26

Art. 2

(modificata lett. a) comma 1 da art. 53 L.R. 28 dicembre 2001 n. 49) , in seguito aggiunto comma 2 bis da art. 8 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26)

Trasformazione della Società e ingresso di nuovi soci
1. Al fine di promuovere la partecipazione degli Enti locali allo sviluppo del sistema ferroviario regionale, nonché per consentire l'ingresso nella Società "FERROVIE EMILIA ROMAGNA Società a responsabilità limitata" di soggetti di natura imprenditoriale, la Regione:
a) è autorizzata a trasformare la società a responsabilità limitata in società per azioni, con l'aumento del capitale sociale, da prevedersi, almeno nell'importo minimo di cui all'articolo 2327 del Codice Civile;
b) riduce gradualmente la misura percentuale della propria partecipazione alla Società, conservando in ogni caso la titolarità della maggioranza assoluta delle azioni.
2. Le modalità per l'attuazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, previo parere della Commissione consiliare competente.
2 bis. La partecipazione della Regione alla società di cui all'articolo 1 è subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo;
d) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico;
e) la Regione designi almeno un rappresentante nell'organismo di gestione.

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