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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

Art. 18
Accreditamento
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema educativo integrato di cui all'art. 4, istituisce la procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati.
2. L'accreditamento è concesso dal Comune entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art. 23, salvo quanto disposto all'art. 37 comma 7. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è adottato in via sostitutiva dalla Regione.

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