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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

Art. 21
Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'art. 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'art. 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.
2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento, che possa comportare grave pregiudizio per i bambini, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine, il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti vengano reintegrati, procede alla revoca.
3. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.

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