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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

Art. 23
Commissione tecnica provinciale
1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione tecnica, con funzioni consultive, composta dai seguenti rappresentanti:
a) un dirigente dell'Amministrazione provinciale competente nel settore dei servizi per l'infanzia, con funzioni di presidente;
b) due coordinatori pedagogici, di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato, e un dirigente dei servizi per l'infanzia, designati dalla Provincia in accordo con i Comuni;
c) due operatori dei settori igienico-sanitario e della sicurezza presenti nel territorio, designati dall'Azienda U.S.L.;
d) due tecnici del settore edilizio, con esperienze specifiche sui servizi per l'infanzia, di cui uno designato dal Comune capoluogo di provincia e l'altro dalla Provincia.
2. Qualora sul territorio provinciale esistano più Aziende U.S.L., la designazione è effettuata di comune accordo fra le stesse.
3. Un funzionario della Provincia con competenze giuridico amministrative svolge le funzioni di segretario.
4. Nell'espressione del parere, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Salva la necessaria presenza del Presidente, la Commissione può operare anche con un numero ridotto di componenti, purchè siano rappresentate tutte le professionalità indicate al comma 1.
6. Ciascuna Commissione è nominata dal Presidente della Provincia, resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale.

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