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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

Titolo I
OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITA' DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Finalità e modalità attuative
1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perchè essi siano rispettati come persone.
2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, in attuazione e nel rispetto della legislazione statale di settore.
3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, compresi quelli sperimentali, nonchè le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 19.
Art. 2
Nido d'infanzia
1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido ha finalità di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.
4. I nidi d'infanzia, ivi comprese le sezioni aggregate a scuole d'infanzia, in relazione ai tempi di apertura, possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettività possono essere anche micro- nidi, quando ospitano un numero di bambini non inferiore a 6 e non superiore a 14.
5. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.
Art. 3
Servizi integrativi
1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, aperti ai bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.
2. Sono servizi integrativi i centri per bambini e genitori e gli spazi bambini.
3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti, in un'ottica di corresponsabilità tra genitori ed educatori.
4. Gli spazi bambini hanno finalità educative e di socializzazione e offrono accoglienza giornaliera ai bambini in età dodici-trentasei mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dell'utenza, secondo modalità stabilite di fruizione.
5. I servizi di cui ai commi 3 e 4 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte.
6. I servizi di cui al comma 4 si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto garantiscono tempi e modalità di funzionamento più ridotti, non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici.
7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini ed ai bisogni delle famiglie.
8. Tra i servizi integrativi sperimentali, la Regione e gli Enti Locali promuovono quello dell'educatore familiare che si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo.
Art. 4
Sistema educativo integrato
1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il con fronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonchè quanto specificamente indicato agli artt. 6 e 8.
3. La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.
Art. 5
Gestione dei servizi
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
a) dai Comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.
Art. 6
Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi
1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera, o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e agevolano l'inserimento di bambini stranieri.
2. L'accesso ai servizi integrativi è aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere previsti:
a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio- economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa statale di settore e in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.
Art. 7
Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende USL e con i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate " , nonchè di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolgono altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende USL e i Comuni individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio- culturale, e di realizzare interventi di educazione alla salute.
Art. 8
Partecipazione e trasparenza
1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
2. I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.
3. I Comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.
Art. 9
Servizi ricreativi
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. I servizi già funzionanti devono trasmettere la denuncia di attività entro il termine previsto in apposita direttiva ai sensi dell'art. 1, comma 3. In caso di mancata denuncia, il Comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. Resta salvo quanto previsto per i soggiorni di vacanza per minori e i parchi gioco dalla L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 " Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori " .
5. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi di cui al comma 1.
Art. 10
Funzioni della Regione
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonchè per la sperimentazione di servizi innovativi;
b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali.
2. La Giunta regionale attua il programma regionale di cui al comma 1, valuta la conformità ad esso dei programmi provinciali di sviluppo e qualificazione dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e concede ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'art. 18, secondo quanto previsto all'art. 37 comma 7.
3. Nell'ambito delle iniziative cui al comma 1, lettera c), la Regione può inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale ed internazionale.
Art. 11
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa statale in materia di promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
b) approvano i piani per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici sulla base dei progetti presentati dai Comuni;
c) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'art. 23;
d) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.
Art. 12
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonchè sui servizi ricreativi di cui all'art. 9;
b) concedono l'accreditamento fermo restando quanto previsto dall'art. 37 comma 7;
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
e) attuano interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
f) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.
Art. 13
Compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali
1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.
2. Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'art. 7, comma 2.
Art. 14
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 10 e dei programmi provinciali di cui all'art. 11, approva il riparto dei fondi a favore delle Province per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.
2. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali sono erogati dalle Province:
a) ai Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima infanzia;
b) ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonchè per gli interventi innovativi di cui all'art. 10, comma 1, lett. a);
c) ai soggetti gestori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 per progetti migliorativi della qualità dei servizi;
d) agli Enti locali per l'attuazione di progetti di interesse regionale, relativi agli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lett. c).
3. Nell'ambito dei fondi loro assegnati, per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, i Comuni possono altresì concedere contributi ai soggetti indicati al comma 1, lett. b), c) e d) dell'art. 5, limitatamente al riattamento, impianto e arredo di strutture adibite a servizi educativi per la prima infanzia.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione di contributi di cui al comma 1.
Art. 15
Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per l'infanzia, anche ai fini dell'attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 Sito esterno " Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia " , sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 della Legge 24 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno " Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali " .

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