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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 26
Integrazione tra servizi
1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie, e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.

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