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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 3
Altri servizi educativi
1. Al fine di garantire, anche nei luoghi di lavoro, risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:
a) servizi domiciliari, che privilegiano il rapporto personalizzato di piccolo gruppo;
b) servizi integrativi, che prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, per l'accoglienza di bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;
c) servizi sperimentali, per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali.
2. Fanno parte del sistema integrato dell'offerta di cui all'articolo 4 le iniziative autonome delle famiglie disponibili a stare in rete con i servizi di cui alla presente legge, anche tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico.
3. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 3, definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al presente articolo. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentalità dei servizi.

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