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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 9
Servizi ricreativi e di conciliazione
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata segnalazione, il comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.
5. I servizi conciliativi, quali iniziative autonome delle famiglie di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere sostenuti dai comuni anche tramite l'istituzione di appositi albi di personale.

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