LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 36
(sostituito da art. 20 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché mediante la modifica o l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 37
(sostituiti commi 2, 4 e 7 e abrogato comma 3 da art. 21 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , infine abrogati commi 1, 2, 4, 5 e 6 da art. 29 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
Norme transitorie e finali
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.
Art. 38
Abrogazioni
1. Salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 37, sono abrogati:
a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e l'art. 10 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27;
2. È abrogato il regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51.