LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003
Art. 14
Conto del patrimonio
1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Regione nonchè i valori di stima dei beni ceduti in permuta e le relative variazioni sono dimostrate nel conto generale del patrimonio da adottarsi ai sensi dell'art. 91 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.