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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 12

(prima sostituito dall' art. 10 L.R. 12 marzo 2003 n. 3, poi sostituito comma 1 e aggiunto comma 2 bis da art. 8 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22, successivamente modificato comma 1 ed aggiunto comma 2 ter da art. 37  L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

Acquisto di beni immobili
1. L'acquisto di beni immobili è disposto nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. ... Dell'acquisto viene data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale della Regione.
2. Qualora l'acquisto debba aver luogo mediante partecipazione ad una procedura di confronto pubblico concorrenziale, la Giunta regionale ne stabilisce le relative modalità. Il prezzo massimo da offrire viene individuato dalla Giunta stessa con procedura interna riservata, sulla base di una preventiva valutazione estimativa. In tale caso si prescinde dalla richiesta del parere di congruità di cui al comma 1.
2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, può accettare donazioni qualora ne derivi un vantaggio funzionale e sussista l'interesse all'acquisizione. Nel caso in cui la donazione sia vincolata ad una determinata finalità, il bene può essere accettato solo qualora la stessa sia lecita, compatibile con l'interesse pubblico e non comporti un onere eccessivo rispetto all'entità della donazione.
2 ter. L’acquisto di beni immobili per finalità istituzionali ovvero da destinare, in conformità all’articolo 7, comma 3, e all’articolo 8, commi 1 bis e 2 bis, al soddisfacimento di obiettivi di interesse generale o di rilevanza sociale è altresì consentito, anche in deroga al disposto dell’articolo 1, comma 5 bis, in esercizio del diritto di prelazione di cui all’ articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)).

Note del Redattore:

(Si riporta il testo dell'art. 10 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, riferentesi alle organizzazioni di volontariato:

Art. 10 Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.)

(Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3 della L.R. 19 dicembre 2016, n. 22:

Art. 12, comma 3

Nei procedimenti di dismissione già avviati o conclusi al momento di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione del prezzo di vendita è oggetto di definizione o revisione, su richiesta e a spese dell'interessato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di durata stabiliti dall'articolo 16, commi 2 e 2 bis, della legge regionale n. 10 del 2000.)

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