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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

Capo II
Gestione
Art. 6

(modificata rubrica, commi 1, 2, 3 e 6 da art. 4 L.R. 12 marzo 2003 n. 3)

Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili
1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili può essere accordato mediante concessione nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. L'atto di concessione, adottato dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico , o una società a prevalente capitale pubblico, o un ente che opera senza fini di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.
4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
5. Nel caso che beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale vengano attraversati da elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità.
6. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, previste da altre leggi regionali vigenti.
Art. 7

(prima modificati commi 1 e 4 da art. 5 L.R. 12 marzo 2003 n. 3 poi sostituito comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 4 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22, infine soppresso comma 4 e sostituito comma 4 bis da art. 21 L.R. 13 aprile 2023, n. 3)

Contratto di affitto, locazione, comodato, uso (1)
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con provvedimento del responsabile della struttura competente in materia di patrimonio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano più richieste, da gara ufficiosa.
3. I beni indicati nel comma 1 possono altresì essere dati, con deliberazione della Giunta regionale, a titolo gratuito in comodato o in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguano finalità statutarie di interesse collettivo e generale. In tale caso viene meno l'obbligo della pubblicizzazione.
4. abrogato.
4 bis. I beni concessi ai sensi del comma 3 non possono essere oggetto di sublocazione.
Art. 8

(prima sostituito dall' art. 6 L.R. 12 marzo 2003 n. 3, poi aggiunto comma 1 bis da art. 5 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22, poi modificato comma 1 bis da art. 3 L.R. 6 novembre 2019, n. 23, in seguito modificato comma 1 bis da art. 14 L.R. 29 luglio 2021, n. 8, infine aggiunto comma 2 bis da art. 21 L.R. 13 aprile 2023, n. 3)

Forme di gestione indiretta
1. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale, ad una società di gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base a criteri di vantaggiosità dell'offerta e di efficacia e qualità della gestione, o ad enti locali.
1 bis. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata a enti locali, con preferenza alla manifestazione d'interesse proveniente dall'ente territoriale su cui insiste il bene, nonché a Università per finalità pubbliche generali a seguito della manifestazione di interesse e della redazione di un piano di utilizzo in cui sono evidenziate, oltreché l'uso per il quale il bene viene affidato e la durata dell'affidamento in gestione, anche le risorse economiche per gli eventuali investimenti. Detti investimenti possono prevedere il concorso finanziario della Regione, a seguito e sulla base della valutazione specifica dei progetti e dei piani di utilizzo proposti.
2. Beni immobili regionali possono, altresì, essere apportati a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi delle norme di legge vigenti.
2 bis. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata gratuitamente agli Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017 e della legislazione regionale in materia di promozione e sostegno del terzo settore. I beni affidati non possono essere oggetto di subaffidamento.
Art. 8 bis
Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento ai sensi dell' articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011 Sito esterno
1. Il conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del Servizio sanitario regionale a fondi comuni di investimento di cui all' articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Sito esterno, avviene previa deliberazione della Giunta regionale che approva il progetto di valorizzazione e ne dichiara la pubblica utilità.
2. La deliberazione di cui al comma 1, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, comporta, anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale degli immobili prevista dal progetto di valorizzazione nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili. Sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale i comuni esprimono il loro parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento. In caso di dissenso di una o più amministrazioni comunali, il procedimento è concluso con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.
Art. 9
Alloggi di servizio
1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione è corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.
2. Sono a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione, quelle per i consumi, eccezion fatta per le spese di installazione dell'apparecchio telefonico ed il relativo canone fisso, per le quali può essere concesso un contributo qualora l'installazione sia motivata da ragioni di servizio.
3. La concessione di alloggi di servizio è disposta dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio, su motivata richiesta della struttura organizzativa presso la quale sussiste l'esigenza di cui al comma 1.
Art. 9 bis

(articolo aggiunto dall' art. 7 L.R. 12 marzo 2003 n. 3)

Alienazione ed acquisto - Competenze
1. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili sono disposte dalla Giunta regionale, con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Tutti gli ulteriori atti inerenti e conseguenti ai procedimenti di alienazione od acquisto, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, sono adottati dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio.
3. Qualora l'esigenza di procedere ad acquisti o cessioni di immobili derivi dall'esecuzione di lavori svolti in nome e per conto della Regione da parte di altri enti, la Giunta regionale può affidare l'espletamento delle relative procedure, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, al rappresentante dell'ente incaricato di espletare i lavori.
4. Sono comunque fatte salve le competenze del servizio di tesoreria regionale, previste da altre norme di legge in materia, per quanto concerne la riscossione od il pagamento del prezzo.
Art. 10

(prima abrogato comma 1, modificati commi 2, 3 e 5 da art. 8 L.R. 12 marzo 2003 n. 3 poi sostituiti commi 2 e 3 e aggiunto comma 2 bis da art. 6 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22)

Alienazione dei beni immobili - Determinazione del prezzo e prelazioni
1. abrogato.
2. Il prezzo di vendita di ogni singolo bene è determinato con perizia di stima che fa riferimento prioritariamente:
a) per i terreni non suscettibili di edificabilità, ai valori agricoli di mercato;
b) per gli edifici ed i terreni edificabili, alle quotazioni semestralmente pubblicate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) edito dall'Agenzia delle Entrate.
2 bis. Sugli importi determinati in base ai parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano gli eventuali aumenti o riduzioni in funzione delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite, previa verifica di congruità da parte del competente Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle Entrate.
3. Non si richiede la verifica di congruità di cui al comma 2 bis nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un ente territoriale o del Servizio sanitario nazionale e i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici, rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, in attuazione dell' articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Sito esterno. In tale caso l'acquirente comunica alla Regione l'avvenuta attestazione da parte dell'Agenzia del demanio della congruità del prezzo.
4. Nel caso di acquisto di un immobile da parte del conduttore o del concessionario, a questi può essere riconosciuta una indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata o data in concessione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 1592 del codice civile.
5. È riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori di immobili urbani, ad uso abitativo o commerciale, e di fondi rustici.
Art. 11

(prima sostituito comma 1, modificato comma 3, aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 9 L.R. 12 marzo 2003 n. 3, poi sostituiti commi 1, 2 e 4 ter e aggiunti commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4 quater da art. 7 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22)

Alienazioni - Modalità
1. Alla cessione a terzi privati dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora tale procedura risultasse infruttuosa, si potrà procedere alla vendita, previa idonea pubblicizzazione, mediante trattativa privata.
2. Il prezzo da porre a base d'asta è determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della presente legge. Le stime sono effettuate dagli uffici regionali, su richiesta del competente servizio che, previa autorizzazione della Giunta regionale, può anche avvalersi di esperti e consulenti esterni.
3. La Regione può procedere alla alienazione di beni immobili ricorrendo direttamente alla trattativa privata nei seguenti casi:
a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di 250.000 Euro. Tale limite può essere periodicamente aggiornato, con provvedimento della Giunta regionale da pubblicarsi per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, in base alle variazioni accertate dall'Istituto centrale di statistica nei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
b) quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un diritto di prelazione;
c) qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse. A tal fine sono equiparati agli enti pubblici le società a prevalente capitale pubblico.
3 bis. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio della Regione Emilia-Romagna, che risultino essere interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui e quelle divenute aree di pertinenza possono essere alienate ricorrendo direttamente alla trattativa privata con il soggetto che legittimamente ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione, oltre alla superficie oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti, potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell'opera. Saranno a carico dell'acquirente le spese di frazionamento, nonché gli oneri inerenti l'occupazione pregressa delle aree regionali. La Giunta regionale provvede a definire i criteri e parametri inerenti la quantificazione del prezzo di cessione e della determinazione inerente l'indennità di occupazione pregressa.
3 ter. Possono essere ceduti a trattativa privata diretta i fondi interclusi e le porzioni di beni in comproprietà.
3 quater. Dell'intenzione di procedere all'alienazione dei beni di cui ai commi 3 bis e 3 ter tramite trattativa privata è assicurata adeguata pubblicizzazione sul sito internet istituzionale della Regione, fornendo le informazioni riguardo a individuazione, valore e soggetti coinvolti.
4. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 3, l'alienazione è preceduta da idonea pubblicizzazione e, qualora vengano presentate più offerte, si procederà alla scelta del contraente mediante gara ufficiosa. La gara ufficiosa è altresì esperita nel caso di cui alla lett. b), qualora vi siano più soggetti aventi diritto a prelazione.
4 bis. I beni immobili appartenenti al demanio regionale a norma dell'articolo 822 del codice civile, possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legislazione vigente in materia.
4 ter. La Giunta regionale può provvedere alla dismissione di immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, comprese le disposizioni inerenti l'esonero dall'obbligo della consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, l'esonero dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche e di conformità catastale richieste dalla legge per la validità degli atti, nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al trasferimento di cui all' articolo 3, commi 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 Sito esterno, come interpretato dall' articolo 11-quinquies, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 Sito esterno (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 Sito esterno.
4 quater. Gli eventuali esoneri e mancanze di cui al comma 4 ter sono adeguatamente evidenziati, per ogni bene oggetto di dismissione, nei relativi bandi nonché negli atti di alienazione.
Art. 12

(prima sostituito dall' art. 10 L.R. 12 marzo 2003 n. 3, poi sostituito comma 1 e aggiunto comma 2 bis da art. 8 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22)

Acquisto di beni immobili
1. L'acquisto di beni immobili è disposto nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. L'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto è attestata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio e comprovata dalla documentazione istruttoria, la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, del decreto-legge n. 98 del 2011 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Dell'acquisto viene data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale della Regione.
2. Qualora l'acquisto debba aver luogo mediante partecipazione ad una procedura di confronto pubblico concorrenziale, la Giunta regionale ne stabilisce le relative modalità. Il prezzo massimo da offrire viene individuato dalla Giunta stessa con procedura interna riservata, sulla base di una preventiva valutazione estimativa. In tale caso si prescinde dalla richiesta del parere di congruità di cui al comma 1.
2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, può accettare donazioni qualora ne derivi un vantaggio funzionale e sussista l'interesse all'acquisizione. Nel caso in cui la donazione sia vincolata ad una determinata finalità, il bene può essere accettato solo qualora la stessa sia lecita, compatibile con l'interesse pubblico e non comporti un onere eccessivo rispetto all'entità della donazione.
Art. 13

(prima modificati commi 2 e 3 da art. 11 L.R. 12 marzo 2003 n. 3, poi sostitutito comma 3 da art. 9 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22)

Permuta di beni immobili
1. La Giunta regionale può procedere alla permuta a trattativa privata di immobili di proprietà regionale con altri immobili, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione motivata, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, alla permuta, anche d'uso, dei beni demaniali e patrimoniali non più necessari agli usi istituzionali, con immobili, già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi.
3. Il valore degli immobili oggetto della permuta va determinato in base a perizia di stima con richiesta del parere di congruità all'Agenzia del demanio, ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, del decreto-legge n. 98 del 2011 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Art. 14

(prima modificato comma 1 da art. 12 L.R. 12 marzo 2003 n. 3, poi abrogato articolo da art. 10 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22)

Conto del patrimonio
1. abrogato.
Art. 15
Forme di pubblicità
1. La Giunta regionale provvede a definire i criteri di trasparenza cui attenersi:
a) nella gestione dei beni immobili;
b) nell'autorizzazione a costruire a distanza inferiore a quella legale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti con un'area di proprietà regionale;
c) nella concessione di aree o beni per l'installazione di impianti di telefonia mobile ed altre nuove tecnologie.
2. La Giunta regionale provvede altresì a definire le modalità della pubblicizzazione prevista dagli articoli 7 e 11.
3. Delle previsioni di cui al presente articolo, così come all'inventario dei beni regionali di cui all'articolo 3, è altresì data pubblicità in apposita sezione del portale istituzionale dell'ente.
Art. 16

(prima sostituiti commi 1 e 2 da art. 13 L.R. 12 marzo 2003 n. 3, poi sostituito comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 12 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22)

(2)
Modalità di pagamento del prezzo
1. Nei casi di alienazione di beni immobili il prezzo è di norma corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita.
2. Il pagamento del prezzo in forma rateale può essere autorizzato con atto del responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto, sono definiti l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula dell'atto, nonché il numero e la periodicità delle rate. La rateizzazione non può, comunque, avere una durata superiore a venti anni. Sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello dell'interesse legale.
2 bis. La Giunta regionale definisce i criteri per autorizzare una rateizzazione con durata superiore ai venti anni, sino ad un massimo di trenta, nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un soggetto pubblico e i beni siano acquistati con vincolo di destinazione alla realizzazione di scopi istituzionali, impianti, attrezzature, servizi pubblici, rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.
3. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nell'ipotesi di pagamento dilazionato.
Art. 17
Trattamento dei dati
1. Al fine di perseguire le funzioni istituzionali di acquisizione, conservazione, gestione e alienazione dei beni nonché di controllo sulla attività svolta a tale scopo, la Regione è autorizzata, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati inerenti gli inventari, le procedure contrattuali, i soggetti, gli importi, i contratti e la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e gli inadempimenti rilevanti.
2. La Regione è autorizzata, in particolare, ad effettuare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione e diffusione in forma aggregata ad enti pubblici e soggetti privati, nonché di cancellazione e distruzione, dei dati di cui al comma 1 ed ad istituire banche dati per la raccolta delle predette informazioni trattate anche in forma elettronica.

Note del Redattore:

(Si riporta il testo dell'art. 10 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, riferentesi alle organizzazioni di volontariato:

Art. 10 Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.)

(Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3 della L.R. 19 dicembre 2016, n. 22:

Art. 12, comma 3

Nei procedimenti di dismissione già avviati o conclusi al momento di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione del prezzo di vendita è oggetto di definizione o revisione, su richiesta e a spese dell'interessato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di durata stabiliti dall'articolo 16, commi 2 e 2 bis, della legge regionale n. 10 del 2000.)

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